Assenza a visita medica fiscale di controllo domiciliare.

26.11.2025

Il medico deve rilasciare l'avviso. In assenza, il verbale di assenza è nullo.

Con sentenza del 26.09.2025 il Tribunale di Messina ha accolto la tesi difensiva avantata dallo Studio Legale Miserendino ed annullato il verbale di visita medica fiscale dal quale risultava l'assenza della lavoratrice.
Di seguito un estratto delle motivaizoni della sentenza.
"in data 03/09/2021 alle ore 10,36, il medico incaricato della visita fiscale aveva constatato nel verbale di accesso per il controllo domiciliare che la ricorrente non era risultata reperibile all'indirizzo riportato nella certificazione di malattia, così motivando: "non ha risposto nessuno all'indirizzo".
La difesa della ricorrente precisava come non si era proceduto alla successiva visita ambulatoriale per "impossibilità a lasciare invito" indicato nel verbale di accesso per il controllo domiciliare, circostanza priva di riscontro probatorio.
L'Ente previdenziale assume nel presente giudizio un ruolo di attore in senso sostanziale, posto che dal suo controllo fiscale decadeva la provvidenza economica di cui parte ricorrente già beneficiava; pertanto, incombe su di esso l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto.
Peraltro, in relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, co. XIV, d.l. n. 463/1983 (conv. in Legge n. 638/1983); la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
2816/1994).
Con riferimento al caso in esame si osserva come il medico non avesse potuto dar corso alla visita di controllo, perché la lavoratrice era risultata assente all'indiritto indicato sulla certificazione medica, nelle fasce orarie di reperibilità.
La ricorrente motivava, già con ricorso amministrativo, la sottrazione alla visita di controllo domiciliare con l'effettuazione della necessaria terapia riabilitativa alle ginocchia, chiarendo le ragioni dell'indifferibilità della prestazione sanitaria, di tal modo giustificando l'inadempimento dell'obbligo di non assentarsi da casa durante gli orari stabiliti per il controllo medico.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: "Il lavoratore, risultato assente al controllo sanitario domiciliare, che afferma di essersi allontanato dalla propria abitazione durante la fascia di reperibilità per sottoporsi a visita medica o trattamento sanitario, non decade dal diritto all'indennità di malattia qualora dimostri rigorosamente, in sede di merito, il carattere dell'indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l'indispensabilità delle modalità con cui si sono attuati" (Cassazione civile sez. lav., 28/01/2008, n.1809).
A causa della patologia alle ginocchia, la predetta si sottoponeva a quotidiani cicli di terapia
infiltrativa e fisioriabilitativa, quali risultano dalle certificazioni di presenza in orario antimeridiano redatte dalla struttura medica.
Inoltre, la difesa della ricorrente esponeva come non si era proceduto alla successiva visita ambulatoriale, non essendo stato lasciato dal sanitario il relativo invito; il verbale di accesso riportava: "impossibilità a lasciare invito", circostanza priva di riscontro probatorio, anche alla luce dell'individuazione del domicilio della lavoratrice.
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25 febbraio 1984, "la visita medica domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi" e che "nel caso che il lavoratore non venga reperito, presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo"; modalità confermata anche dall'art. 5 del D.M. (successivamente più volte integrato) 15 luglio 1986, secondo cui "in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico indicato nell'avviso stesso, salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa".
3. Decisione e spese.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente, ai sensi
dell'art. 5, co. XIV della Legge n. 638/1983, non si è integrata la decadenza del lavoratore
dal diritto al trattamento economico di malattia
".


Studio Legale Miserendino, Viale Luigi Cadorna 35, 98123 Messina, +39 347.5241561
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