Cassazione civile sez. I, 09/12/2024, n.31564 | Mantenimento del figlio con mancanza di iniziativa e di impegno nel raggiungere l'autosufficienza economica.

09.12.2024

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una madre e di suo figlio ultratrentenne contro l'ex marito che aveva ottenuto in giudizio la revoca dei suoi obblighi di mantenimento. Circostanza determinante della revoca in effetti erano stati i sette anni di fuori corso raggiunti dal figlio, senza che avesse concluso neanche il percorso triennale di laurea, al momento in cui il padre aveva iniziato a non pagare più la quota assegnatagli delle tasse universitarie, mentre aveva continuato a versare i 600 euro per il suo mantenimento, poi anch'esso revocato dal giudice. La Cassazione aderisce all'affermazione dei giudici di merito secondo cui se emerge un percorso di vita del figlio caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto l'obbligo del suo mantenimento perdura solo se vengono puntualmente allegati e provati suoi ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico-reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico.

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