
Contributi IVS - Prescrizione in 5 anni.
Di seguito si riporta un estratto della Sentenza n. 2301/2024 Tribunale di Messina Sez. Lavoro che decidendo un giudizio avanzato avverso la cartella di pagamento per contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica ha annullato la cartella, accolto il ricorso e condannato l'INPS alla refusione delle spese di lite.
"In tema di riscossione dei crediti previdenziali, la prescrizione resta quinquennale anche dopo la notifica della cartella di pagamento, inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953 c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve ex Legge n. 335/1995, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Inps, che dall'1.1.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto.
Nella fattispecie in esame (Impugnazione della cartella di pagamento) è stata fornita prova in giudizio della regolare notifica
dell'intimazione del 2013; sicchè tardiva si rivela, in difetto di produzione di altri atti
interruttivi, la notifica della opposta intimazione di pagamento oggetto di causa.
In definitiva, il credito impugnato si è estinto per prescrizione e, conclusivamente, in
accoglimento della spiegata opposizione, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la somma
richiesta con la opposta intimazione di pagamento.
Va infine dichiarata, anche ai fini delle spese di lite, la legittimazione attiva dell'I.n.p.s. in quanto l'oggetto dell'impugnazione non attiene a vizi formali della procedura di riscossione ma verte sull'accertamento di una causa estintiva del credito, il cui titolare è l'ente di previdenza (Cass. Cass., Sez. Unite, 08/03/2022 n. 7515; ancora, Tribunale di Messina sentenza n. 37/2023).