
Evasione dai domiciliari per andare al supermercato - Assolto

Capo di imputazione: "Del reato di cui agli artt. 99, 385 c.p. perché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di T----------a, con l'autorizzazione ad allontanarsi dalle ore 9.00 alle ore 10.30 nella giornata di venerdi, nell'ambito del procedimento n. ----/25 RGNR (applicata dal Tribunale di Messina in data 2 aprile 2025) se ne allontanava. In particolare, a seguito di controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di ------------, veniva riscontrata l'assenza del ----------- dalla propria abitazione e lo stesso veniva rintracciato presso via ------------------------- (ME), all'altezza del civico nr. 166, a circa 700 metri dall'abitazione. Con la recidiva reiterata".
In ----------- l'8.4.2025.
All'esito del rito abbreviato richiesto dall'Avv. Valerio Antonino Miserendino il Tribunale, in accoglimento delle tesi difensive avanzate, assolveva l'imputato per particolare tenuità del fatto.
In sentenza viene richiamata la pronucia della Suprema Corte Cass. Pen. n. 35195/22 secondo la quale "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un offensività minima. (Fattispecie relativa ad episodica violazione del permesso di uscita, per essersi l'imputato allontanato dalla abitazione ove era sottoposto a detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato)".
Nel caso di specie, trattandosi di violazione episodica ed occasionale del regime cautelare degli arresti domiciliari, giustificata dalla necessità di provvedere alle esigenze di vita quotidiana, l'imputato veniva assolto.
