
Maggiorazione R.I.A. Retribuzione Individuale di Anzianità - Depositati i primi ricorsi a seguito del deposito della Sentenza n. 4/2024 Corte Costituzionale.
La decisione assunta dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, c. 3 della legge n. 388/2000, che riteneva non applicabile la proroga al 31/12/1993 dei termini entro i quali era necessario maturare, in base agli accordi contrattuali, i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per il personale del settore pubblico che, anche nel periodo 1991-1993, avesse maturato un'anzianità di effettivo servizio di cinque, dieci o venti anni, consente a numerosi dipendenti pubblici la possinilità di ottenere, anche a titolo risaricitorio, la maggiorazione RIA.
Già alcuni clienti del comparto ministeri si sono rivolti allo Studio per interrompere i termini di prescrizione nonché per chiedere il rimborso delle differenze dinanzi al Tribunale competente.Si ricorda che la maggiorazine può richiederla chi alla data del 31/12/93, anziché alla data del 31/12/1990, per effetto della proroga della vigenza contrattuale 1988-1990 disposta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, abbia maturato:
1. 5 anni di effettivo servizio alla data del 31.12.1993;
2. 10 anni di effettivo servizio alla data del 31.12.1993;
3. 20 anni di effettivo servizio alla data del del 31.12.1993.
Chi fosse interessato, anche alla presentazione di atto interruttivo della prescrizione, può contattare lo Studio al fine di avere maggiori informazioni.