Maggiorazione R.I.A. Retribuzione Individuale di Anzianità - Depositati i primi ricorsi a seguito del deposito della Sentenza n. 4/2024 Corte Costituzionale.

27.10.2024

La decisione assunta dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, c. 3 della legge n. 388/2000, che riteneva non applicabile la proroga al 31/12/1993 dei termini entro i quali era necessario maturare, in base agli accordi contrattuali, i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per il personale del settore pubblico che, anche nel periodo 1991-1993, avesse maturato un'anzianità di effettivo servizio di cinque, dieci o venti anni, consente a numerosi dipendenti pubblici la possinilità di ottenere, anche a titolo risaricitorio, la maggiorazione RIA.

Già alcuni clienti del comparto ministeri si sono rivolti allo Studio per interrompere i termini di prescrizione nonché per chiedere il rimborso delle differenze dinanzi al Tribunale competente.


Si ricorda che la maggiorazine può richiederla chi alla data del 31/12/93, anziché alla data del 31/12/1990, per effetto della proroga della vigenza contrattuale 1988-1990 disposta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, abbia maturato:

1. 5 anni di effettivo servizio alla data del 31.12.1993;
2. 10 anni di effettivo servizio alla data del 31.12.1993;
3. 20 anni di effettivo servizio alla data del del 31.12.1993.

Chi fosse interessato, anche alla presentazione di atto interruttivo della prescrizione, può contattare lo Studio al fine di avere maggiori informazioni.

Studio Legale Miserendino, Viale Luigi Cadorna 35, 98123 Messina, +39 347.5241561
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